Consiglio d’Istituto

CONSIGLIO D’ ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA

Art.1 COMPOSIZIONEe DURATA: il Consiglio d’Istituto (C.I.): è elettivo; ne fanno parte 4 genitori e 4 studenti, 8 docenti, 2 non docenti; vi partecipa di diritto il Dirigente Scolastico (D.S.); dura in carica 3 anni, mentre lacomponente studentesca viene rinnovata annualmente insieme ai consiglieri decaduti o dimessi; è presieduto da un genitore eletto dal Consiglio stesso.

Alla Giunta esecutiva del C.I: ne fa parte il Dirigente Scolastico, che la presiede, il Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A), che funge da segretario, un docente, un non docente, un genitore ed uno studente; dura in carica come il C.I..Il DSGA ,inoltre, coadiuva il DS nella funzioni organizzative/amministrative, ha una sua autonomia ed è responsabile della esecuzione degli atti amministrativi e contabili. Redige il piano di lavoro  annuale  del personale dei servizi

ART. 2  –  COMPETENZE DEL CONSIGLIO D’ ISTITUTO : Il C.d.I. organo di indirizzo della scuola, delibera sulle materie previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 e dal D.I. n. 44 del 1/02/01 sia su propria iniziativa sia su proposta della Giunta Esecutiva – impiego dei mezzi finanziari, programmazione delle attività educative, organizzazione dei servizi.)

Determina i criteri, le modalità e le formulazioni ai quali deve attenersi la G.E., nel predisporre i lavori del Collegio dei Docenti., nell’avanzare proposte al Collegio stesso e nell’eseguirne le delibere.

Adotta, nei confronti degli studenti manchevoli, le sanzioni disciplinariche comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Art. 3. ELEZIONE DEL PRESIDENTE

Nella prima seduta del Consiglio, convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico, si procede all’elezionedel Presidente a scrutinio secreto. Viene eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti. A parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Nella stessa seduta si procede, altresì, con le stesse modalità, all’elezione dei componenti della Giunta Esecutiva.

Art 4. FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, ne fa osservare il regolamento, dirige e modera la discussione, sceglie il segretario tra i consiglieri. Previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, ha diritto di avvalersi del servizio di segreteria per il lavoro che riguarda gli Organi Collegiali; di avere dagli uffici della scuola e dalla Giunta Esecutiva tutte le informazioni relative alle materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Art. 5. CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Nelle successive riunioni, il Consiglio è convocato dal suo Presidente, a seguito di richiesta da parte del Presidente della Giunta Esecutiva o almeno da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Prima della riunione n vengono messi a disposizione dei consiglieri tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno.In casi di urgenza il termine di preavviso è ridotto a ventiquattro ore.

Art. 6. CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta viene convocata dal Dirigente Scolastico ogni qualvolta si ravvisi la necessità, con avviso scritto o comunicazione telefonica indicando la data, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno.

Art. 7. VALIDITA’ DELLE SEDUTE

Le sedute risultano valide se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti. Qualora non si raggiunga il numero legale, entro mezz’ora dall’orario di convocazione, il Presidente dichiara deserta la seduta, e ciò sarà riportato a verbale.

Art. 8  INTERVENTO DI ESPERTI

Con propria delibera il Consiglio può chiamare a partecipare alle riunioni, a titolo consultivo, gli. specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento e i rappresentanti della Provincia, dei Comuni e delle organizzazioni sindacali per discutere su particolari problemi.

Art.9. VERBALIZZAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTI

Il segretario del Consiglio ha il compito di verbalizzare le sedute, le eventuali dichiarazioni di voto, a favore o contro o di astensione, di curare la pubblicità delle deliberazioni, con affissione all’albo dell’Istituto entro otto giorni dalla loro assunzione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.

Art. 10. AGGIORNAMENTO DELLE SEDUTE

Qualora la riunione si protragga per oltre 2 ore, senza che sia stata esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente può aggiornarla ad altra data, non prima di cinque giorni. In casi di urgenza, la seduta viene aggiornata al giorno successivo.

 

Art. 11. DIMISSIONI

Le dimissioni, presentate dai membri elettivi del Consiglio d’Istituto, esplicano i loro effetti dal momento in cui vengono accolte. Devono essere redatte per iscritto; la forma orale è ammessa solo se data davanti al Consiglio e perciò assunta a verbale.

Le motivazioni delle dimissioni vanno discusse nella prima riunione successiva alla data di presentazione. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del dimissionario. L’accettazione o il rifiuto deve essere formalmente deliberata dal Consiglio.

Art. 12. DECADENZA

Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è pronunciata in Consiglio e viene comunicata all’interessato.

La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio devono essere comunicate preventivamente al Presidente presso la segreteria dell’Istituto. E’ consentita, in casi di improvvisi motivi di impedimento, la giustificazione anche a mezzo telefono o per interposta persona.

 

Art. 13.  DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento viene adottato con delibera del Consiglio di Istituto ed entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all’albo della Scuola.